Riforma costituzionale (2 di 3)

Entriamo finalmente nel merito della prossima riforma costituzionale cercando di analizzare alcuni dei principali elementi che animano il dibattito in queste ore.

Il primo e più “strutturale” è anche quello che ci riguarda più da vicino: il nuovo assetto costituisce un pericolo per la democrazia? Esiste davvero il rischio di una “deriva autoritaria” come paventato dai sostenitori del NO?

Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto aver presenti due cose: cosa cambia la riforma e cos’è la democrazia, e ci sono diverse ragioni per credere che buona parte dei votanti non abbia una chiara percezione di entrambi i temi. Non è questo il momento per rispolverare il tema generale della democrazia (ma rimandiamo a questo documento chi volesse approfondire la nostra teoria democratica), dunque andiamo dritti al punto:  gli elementi della riforma che interessano il tema della democrazia (possono essere consultati a questo link in visione sinottica) possono essere così sintetizzati:

– Elezione indiretta del nuovo Senato

– Nuova modalità di elezione del Presidente della Repubblica

– Mancanza di contrappeso Camera/Senato (Senato non dà fiducia al Governo)

– Elevazione del numero di firme necessarie per la leggi di iniziativa popolare e per i referendum

Un tema è invece logicamente escluso, sebbene sia ampiamente entrato nella vulgata dei sostenitori del NO, e cioè quello della legge elettorale (il cd. Italicum). Sebbene la legge elettorale abbia un indubbio impatto sul tema della rappresentanza (e dunque della democrazia), essa non fa parte del progetto di riforma costituzionale, e dunque andrà esaminato a parte, tanto più che il relativo ddl sarà certamente rivisto dopo il 4 dicembre.

 

Andiamo con ordine, dunque. Da molti l’elezione indiretta del Senato è considerata un’estromissione del popolo dal suo diritto di rappresentanza. A margine del fatto che molti sistemi occidentali hanno da sempre una camera a elezione indiretta (quando non oligarchica ed ereditaria, come la camera alta del Regno Unito!) senza che nessuno abbia mai gridato allo scandalo democratico, c’è da dire che sindaci e consiglieri regionali sono comunque eletti dal popolo, e non dai partiti. Bisogna dunque vedere la faccenda in questo modo: quando si vota per un sindaco o un consigliere regionale, bisognerà pensare che quel candidato è anche un senatore in pectore. Dove sarebbe il vulnus alla democrazia francamente non è chiaro.

l’art. 83 che disciplina l’elezione del Presidente della Repubblica è stato oggetto di una critica feroce da parte di Zagrebelsky, ma alla lettera rende l’elezione del Presidente più difficile, non più semplice. Si passa infatti – in ultima istanza – dall’attuale maggioranza assoluta richiesta a quella dei 3/5 dei votanti (la polemica sugli assenti sembra francamente strumentale). La critica alla maggioranza parlamentare che creerebbe il Capo dello Stato a sua immagine, dunque, sarebbe fondata, semmai, solo a valle di una legge elettorale foggiata sul modello dell’Italicum o del vecchio Porcellum, entrambi dotati di un generoso premio di maggioranza alla Camera.

Il fatto che il nuovo Senato non voti la fiducia al Governo può senz’altro essere visto come un’alterazione dei checks and balances specialmente oggi che il Senato esprime numeri diversi da quelli della Camera. Tuttavia i risultati di questi contrappesi politici in questi anni sembrano essere stati tutt’altro che fulgidi, essendosi trasformato il Senato nel maggior teatro di compravendita di voti per stampellare maggioranze esistenti (leggasi verdiniani e NCD per il governo Renzi) o crearne di nuove (leggasi affaire Di Gregorio, Razzi e Scilipoti per Berlusconi). La sensazione complessiva è che una sola camera democraticamente eletta che possa votare in maniera omogenea la fiducia a un governo renda in definitiva le cose più semplici, non meno democratiche. Queste considerazioni vanno viste anche congiuntamente al fatto che i poteri del Governo non risultano accresciuti: il Titolo III, che regola le funzioni del Governo, è totalmente invariato, mentre l’art. 77 (comma 5 e 6) introduce limiti precisi – prima inesistenti sebbene forse impliciti – allo spettro di azione del Governo.

Quanto all’elevazione del numero minimo delle firme necessarie agli strumenti di democrazia diretta, essi sono innanzitutto il semplice esito di una rivalutazione del numero degli abitanti, che è oggi quasi del 50% più numeroso di quella degli anni in cui fu vergata la Costituzione, dunque in percentuale non si sta variando granché. Se una critica si deve muovere a quegli articoli si può notare, semmai, che non è affatto chiara la differenza tra referendum propositivo e legge di iniziativa popolare. Il primo sarà automaticamente convertito in legge? Gli stesi costituzionalisti non l’hanno capito, e figuriamoci noi.

Alla fine di questa breve panoramica, sebbene questa parte della Riforma non risulti esente da pecche o da aspetti che potevano essere trattati diversamente, sembra del tutto sproporzionato il timore che il nuovo assetto possa favorire “derive autoritarie”, come pure quello che venga ridimensionato il diritto di rappresentanza. Questo naturalmente non dice nulla sul fatto che il nuovo assetto possa essere migliore del vecchio, ma solo che sotto questo preciso aspetto verosimilmente non sarà peggiore.

 

Polidori

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